Proroga al 31 maggio per la notifica degli atti dell’Agenzia Entrate Riscossione e conferma della sospensione dei pagamenti – Comunicato stampa del Mef

Con il Comunicato stampa del 30/04/2021 il Mef annuncia che “è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni)

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Con il Comunicato stampa del 30/04/2021 il Mef annuncia che “è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n.18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.”

Il Mef annuncia quindi la proroga al 31/05/2021 per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti affidati all’Agente della Riscossione, restano sospesi anche i pagamenti e si conferma il divieto di avviare procedure cautelari esecutive o di riscossione,

Sostanzialmente l’Agenzia Entrate Riscossione fino al 31 maggio non potrà procedere con i pignoramenti presso terzi, con i fermi amministrativi e con le iscrizioni ipotecarie, vengono inoltre prorogati i termini di versamento per gli atti notificati a partire dal 07/01/2020 (i cui termini di pagamento scadevano al 08/03/2020 o successivamente).



Il Mef in modo puntuale indica che la sospensione avrà ad oggetto “le attività di riscossione”, sembra quindi da escludersi un ulteriore rinvio per le notifiche degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate; avvisi bonari, avvisi di liquidazione ai fini del registro, avvisi di accertamento per le annualità in scadenza a partire dal 31/12/2021, atti di recupero dei crediti d’imposta.

Ove tale circostanza fosse confermata dal 3 maggio riprenderebbe anche la notifica degli atti impositivi con originaria scadenza nel periodo compreso tra il 08/03/2020 e il 31/12/2020.

D’altro canto l’Agenzia delle Entrate aveva già impartito agli uffici le istruzioni (provv. Del 06/04/2021n.88314) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_06.04.2021+%281%29.pdf/721f362b-bd56-869a-e963-da6ca5d5ebc3 )

per la notifica di tali atti, si tratta in particolare:

  • Avviso di rettifica IVA, IRPEF/IRES, IRAP per dichiarazioni presentate con riferimento all’anno 2015
  • Avviso di accertamento IVA,IRPEF/IRES, IRAP per omessa dichiarazione con riferimento all’anno 2014
  • Avviso di rettifica IVA, IRPEF/IRES con riferimento all’anno 2011 in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (per l’IRAP non c’è alcun differimento dei termini in caso di denuncia penale).

Per questi atti con il dl 34/2020 art. 157 (convertito con modificazioni nella legge 77/2020 e successivamente modificato dalla legge 21/2021 in vigore dal 2 marzo 2021) è stato stabilito che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.

Il Dl Sostegni 41/2021 ha successivamente sospeso i termini per la notifica sino al 30/04/2021.

Il comunicato del Mef annunciando la proroga al 31 maggio 2021 pur citando l’art. 4 del Dl 41/2021 fa riferimento solo agli atti dell’Agenzia Entrate Riscossione, dal tre maggio dunque potrebbe invece ripartire la notifica degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

La ratio di tale distinzione sarebbe da ricercare nella volontà da parte delle forze politiche di adottare ulteriori misure agevolative per i carichi dell’Agenzia Entrate Riscossione, a questo punto non resta che attendere il decreto preannunciato dal Mef.

Avvocato Debora Salomone

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